LO STATUTO
STATUTO
“ASSOCIAZIONE ANGSA UMBRIA – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ
SOCIALE – ONLUS” ED IN FORMA ABBREVIATA “ASSOCIAZIONE ANGSA UMBRIA –
ONLUS”.
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DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO
ART. 1)- È costituita una Associazione denominata:
“ASSOCIAZIONE ANGSA UMBRIA – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ
SOCIALE – ONLUS” ED IN FORMA ABBREVIATA ” ASSOCIAZIONE ANGSA UMBRIA –
O.N.L.U.S.”.
ART. 2) – L’Associazione ha sede in Via Assisana, 10 – 06024 Gubbio (PG)
ART.3) – L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di
utilità sociale. Scopo dell’Associazione è promuovere l’educazione specializzata, I’assistenza
sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a
favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito
il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro
dignità e del principio delle pari opportunità. A tal fine organizzerà convegni, seminari,corsi di
formazione, attività di studi e ricerche e curerà le pubblicazioni. È fatto divieto all’Associazione di
svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività
direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse,
nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
PATRIMONIO
ART. 4)- II patrimonio è formato:
a) dal patrimonio sociale di L. =====================
b)- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti
in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
c)- dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
d)- da eventuali erogazioni,donazioni e lasciti;
e)- da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
ASSOCIATI
ART. 5)- Possono essere Associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche,
associazioni e enti che ne condividono gli scopi. Sono associate tutte le persone fisiche e
giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All’atto di
ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal
Comitato direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il
30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al
versamento della quota annuale di associazione. II contributo associativo è intrasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: È espressamente esclusa
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6)- La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è
deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a tre mesi nel
pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella
dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei
regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere
comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione,
può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
ART.7)- L’associazione prevede:
– l’Assemblea dei Soci
– il Comitato Direttivo; – il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti
ASSEMBLEA
ART. 8)- Gli associati formano l’Assemblea. L’Assemblea è convocata dal Presidente: Per la
validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano
presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza
dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei
soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le
modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli
associati. L’Assemblea si radunerà almeno due volte all’anno. Spetta all’Assemblea deliberare in
merito:
– all’approvazione del rendiconto finanziario consuntivo e preventivo;
– alla nomina del Comitato Direttivo;
– alla nomina del Collegio dei Revisori;
– all’approvazione e alla modificazione dello Statuto e dei Regolamenti;
– ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni
prima di quello fissato per l’adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.
Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto
ad un voto.
AMMINISTRAZIONE
ART. 9)- II Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di 21 membri:
Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Vice Presidenti.
Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il
sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Comitato.
II Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti
la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano
all’Assemblea. Provvede alla stesura del rendiconto finanziario preventivo e rendiconto finanziario
consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Determina le quote associative e
stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di
gestione. II Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare
I’attività dell’Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione. II
Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, è convocato dal Presidente,
dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano di età tra quelli in carica, o da un terzo dei suoi
componenti. II Comitato direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta
mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
PRESIDENTE
ART. 10)- II Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o il consigliere
più anziano di età, e non assente o impedito, fra quelli in carica, ha la legale rappresentanza
dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 11)- II Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga
necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la
cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto,
predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del rendiconto finanziario
consuntivo.
RENDICONTO FINANZIARIO
ART. 12)- L’esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Comitato Direttivo
sottoporrà all’Assemblea il rendiconto finanziario consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il
31 Dicembre il rendiconto finanziario preventivo relativo all’anno successivo. Gli eventuali utili o gli
avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di
cui all’art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti,
neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
RESPONSABILITÀ
ART. 13)- L’Associazione non è responsabile dei danni che eventualmente dovessero subire i soci
in conseguenza di infortuni o incidenti di qualsiasi genere che si dovessero verificare nello
svolgimento dell’attività dell’associazione.
SCIOGLIMENTO
ART. 14)- L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a) – quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) – per le altre cause di cui all’art. 27 c.c. .
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad
altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
NORMA DI CHIUSURA
ART. 15)- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale
ANGSA ONLUS e alle norme del Codice Civile e alle Leggi in materia e al regolamento interno
ANGSA UMBRIA allegato al presente.