Supplenze nel sostegno: a chi possono essere assegnate?
Pubblichiamo un articolo comparso su Anffas, con informazioni tratte dal sito del MIUR, relativo alle supplenze a scuola e agli insegnanti di sostegno.
Il MIUR ha emanato la consueta circolare annuale sulle supplenze al personale docente e ATA, contenenti indicazioni anche per il sostegno.
La circolare n. 37856 fornisce indicazioni su numerosi aspetti, dalle sanzioni alla modalità di rinuncia, dall’attribuzione delle supplenze ad aspiranti inseriti con riserva alle supplenze brevi, ecc. e fornisce disposizioni dettagliate anche per il sostegno.
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE SU SOSTEGNO – Le operazioni di nomina su posto di sostegno devono innanzitutto essere conferite con priorità rispetto ai posti comuni, sia per le particolari modalità di individuazione degli aventi titolo e per il conferimento delle supplenze stesse, sia per assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni con disabilità. I docenti che abbiano conseguito la specializzazione ai sensi del D.M. n. 21/05 devono stipulare contratti con priorità su posti di sostegno. In caso di esaurimento degli elenchi dei docenti specializzati presenti nelle graduatorie ad esaurimento, i posti residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici tramite gli elenchi delle graduatorie d’istituto. Per la scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento degli elenchi di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, si procede all’attribuzione della supplenza tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia, si ricorre a quelli delle scuole viciniori. In caso di esaurimento degli elenchi degli specializzati anche delle scuole viciniori, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie e che abbia conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini previsti per l’inserimento nelle graduatorie, ha titolo prioritario nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.
DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE NEL SOSTEGNO – Possono presentare domanda di messa a disposizione su sostegno soltanto i docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati. Le domande di messa a disposizione, rese ai sensi del DPR 445/00, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica dei requisiti da parte dei dirigenti scolastici, compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
CONFERIMENTO DI SUPPLENZE SU SOSTEGNO A DOCENTI NON SPECIALIZZATI – Nel caso in cui non sia possibile attribuire la supplenza a docenti specializzati per mancanza di insegnanti provvisti del titolo, si ricorre alle graduatorie di istituto dei docenti non specializzati. I dirigenti dovranno individuare gli interessati tramite lo scorrimento della graduatoria di riferimento in caso di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto, secondo l’ordine di fascia, in casi di scuola secondaria.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA — La priorità nella scelta della sede è prevista per i docenti con disabilità personale o per assistenza a parente con disabilità in situazione di gravità. L’avente titolo alla priorità deve però far parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. I beneficiari delle disposizioni in questione, cioè, non possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti agli aspiranti che li precedono in graduatoria. La priorità si applica per qualsiasi sede scolastica solo per chi si trova in situazione di disabilità personale, mentre per chi assiste un parente con disabilità in situazione di gravità si applica soltanto per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, in assenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.