Articoli

Gite scolastiche e alunni con disabilità

di (Vinc)Enzo Carbone*

Siamo in pieno periodo di gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado con esclusione, forse, della sola scuola dell’infanzia. Accanto ad una serie di casi virtuosi in cui la scuola si fa pienamente carico della partecipazione dell’alunno disabile a questo tipo di iniziative; che – non bisogna dimenticare! – fanno comunque parte dell’attività formativa, vi sono purtroppo episodi, sia pur (vogliamo sperare) sporadici, nei quali ai genitori dei ragazzi con disabilità vengono da porsi una serie di interrogativi del tipo: ma, la scuola ha il dovere di informare la famiglia della possibilità per il ragazzo disabile di partecipare alla gita scolastica? ha il dovere di predisporre i servizi che rendano concretamente possibile tale partecipazione? E, ancora, l’insegnante di sostegno può essere obbligato ad accompagnare il minore nel della gita scolastica? ecc. Esiste una normativa di riferimento?

Interrogativi ai quali – con le riflessioni che vado a condividere con voi – proverò a dare qualche risposta il più possibile chiara e sintetica.

Particolare rilievo mi pare di poter annettere alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 645 dell’11 aprile 2002 nella quale, occupandosi delle convenzioni che i dirigenti delle scuole autonome possono stipulare con le agenzie di viaggi per le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione – il Ministero pone alcuni principi molto importanti. Sin dalla premessa si dice, infatti, che questo tipo di iniziative “…rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”. La terminologia chiaramente non è recentissima. Oggi si parlerebbe di inclusione piuttosto che di integrazione scolastica e di studente con disabilità piuttosto che diversamente abile ma, aspetto fondamentale, è appunto la sottolineatura del Ministero quanto all’opportunità offerta dalle gite scolastiche e dai viaggi di istruzione per l’attuazione concreta di quel processo di inclusione dei ragazzi con disabilità, che si aggiunge e connota l’obiettivo “dello sviluppo relazionale e della formazione”, perseguito per tutti gli studenti.

Comprendete bene allora che posto questo principio cardine nella disciplina di questo aspetto della vita scolastica, le risposte del Ministero alle tante domande che in questo periodo i genitori di ragazzi disabili vanno ponendosi appaiono già delinearsi in maniera chiara senza ricorrere agli insegnamenti di cui all’art. 3 della Costituzione o al diritto alle pari opportunità, di cui alla Legge n. 67 del 2006, sulla quale ritornerò più avanti.

con

altra Nota, la n. 2209 dell’11 aprile 2012. il Ministero

stabilendo in maniera chiara l’obbligo e la responsabilità in capo alla singola comunità scolastica di organizzare la gita scolastica o il viaggio di

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia

di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con D.P.R. 275/1999, ha

configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore sicchè

precisa “che l’effettuazione di

viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n.

297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera

e), D.lgs. n. 297/1994).”

istruzione in tutti i suoi dettagli. Compiti e responsabilità che, per ciò che concerne gli alunni con disabilità, erano già stati chiaramente assegnati alle singole comunità scolastiche dalle importanti circolari ministeriali richiamate nella nota del 2002 e segnatamente la 291 del 1992 e la n. 623 del 1996; le quali pur avendo perso il loro carattere immediatamente prescrittivo per effetto del conferimento dell’Autonomia scolastica, costituiscono comunque un “opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi” come chiaramente precisato dal Ministero con la richiamata nota 2209 del 2012.

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno” afferma all’art. 8, co. 2 la C.M. 291/92.

Ciò significa – come hanno poi chiarito anche successive circolari e note ministeriali – che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

Con la raccomandazione che ove in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, la funzione di accompagnatore possa essere affidata proprio a lui, agevolando in tal modo una più autonoma e normale partecipazione del compagno.

In mancanza, sarà comunque onere del Capo d’Istituto e della scuola, intesa quale comunità scolastica nel suo insieme, adottare le misure adeguate a consentire la partecipazione alla gita anche del ragazzo con disabilità, se del caso – questo è un suggerimento che mi sento di formulare in favore dei genitori che dovessero trovarsi a fronteggiare questo genere di difficoltà – insistendo anche con le varie figure che compongono il GLH o il GLIP e, sempre tenendo conto e facendo presente che la mancata soluzione di questo genere di problematiche si tradurrebbe inevitabilmente in una di quelle forme di discriminazione espressamente vietate e dunque

Proprio sulla scorta delle disposizioni e proprio per evitare discriminazioni a carico dell’alunno con disabilità che le spese di viaggio dell’accompagnatore, qualora necessario, sono a carico della comunità scolastica e non della famiglia. Per il trasporto dell’accompagnatore, la scuola potrà valersi di una delle gratuità previste oppure attingere – come per le spese di soggiorno – ai fondi provenienti dal bilancio di istituto o da altre iniziative promozionali ovvero spalmare l’importo delle spese per l’accompagnatore su tutti i partecipanti, compreso l’alunno con disabilità.

Giova ancora evidenziare che al punto 5 la Nota Ministeriale n. 645 dell’11 aprile 2002 precisa che:

“a) l’IS (Istituto Scolastico), per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’Agenzia Di Viaggi (ADV) la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

perseguibili ai sensi della L. 1 marzo 2006 n. 67,

della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

della Legge n. 67/2006

, si ritiene

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”

ed al successivo punto 9 che: “i viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”, laddove “idoneo” significa che deve essere anche accessibile. Se, ad esempio, vi sono alunni su sedia a rotelle, l’agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi: un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, oppure stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per l’assistenza di viaggio alle persone con disabilità.

*Avvocato, genitore di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico Iscritto ad ANGSA Lecce