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Legge di Bilancio: 50 milioni per l’autismo

Il 19 dicembre la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento 80.08 alla Legge di Bilancio per il 2021 che aumenta lo stanziamento per la Legge sull’autismo (134/2015) facendo seguito all’appello dell’Angsa. La legge di Bilancio è stata approvata il 23 dicembre alla Camera e si attende a giorni la sua approvazione definitiva dal Senato della Repubblica. Il comunicato di Angsa e il testo dell’emendamento e dell’articolo 402:

Approvato l’emendamento dell’onorevole Gemmato, che prevede per il 2021 uno stanziamento di 50 milioni di euro a favore dell’autismo. Fin da subito abbiamo sostenuto il documento, anche attraverso il video realizzato dai genitori dell’Angsa, diventato virale nel giro di pochissimo tempo. Un bel regalo di Natale per le nostre famiglie. I fondi serviranno anche a sostenere la ricerca scientifica. Un ringraziamento a Gemmato e a tutti coloro che hanno appoggiato la sua proposta. Il fondo verrà così ripartito:

  • 15% allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
  • 25% all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti;
  • 60% all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall’Istituto superiore di sanità.

L’oggetto dell’emendamento: “Articolo 80-bis – Incremento della dotazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico”

Aggiunge l’80-bis che modifica la disciplina relativa al finanziamento delle misure a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico contenute nella legge di bilancio per il 2016 (Legge n. 208 del 2015). In particolare, la modifica prevista al comma 401 della citata legge di bilancio è volta ad incrementare la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Si ricorda che i commi 401 e 402 della legge di bilancio per il 2016 hanno disposto l’istituzione, presso il Ministero della salute, di tale Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a seguito dell’approvazione della legge n. 134/2015 che ha  previsto interventi finalizzati a garantire  la tutela  della  salute,  il  miglioramento  delle  condizioni  di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in  conformità a quanto previsto da una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo.

Le modalità di attuazione delle norme sono state disposte mediante il decreto del Ministero dell salute di concerto con il MEF, del 30 dicembre 2016. Le  risorse sono state poi aumentate a 10  milioni per ciascuno degli  anni 2019 e 2020 dalla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455). Da ultimo, l’articolo 31-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto, L. 126/2020) ha incrementato di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione per il 2020.

Il comma 2 prevede inoltre una novella al comma 402, articolo 1, della citata legge di bilancio 2016 disponendo che con decreto di natura regolamentare adottato del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione del Fondo autismo e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione. Il regolamento, ai sensi del comma 3, deve essere adottato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio. In particolare, esso dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo in base alle seguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento:

  1. a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
  2. b) una quota pari al 25% all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del SSN;
  3. c) una quota pari al 60% all’incremento del personale del SSN preposto la prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate l’istituto superiore sanità.

Il comma 4 stabilisce la copertura dell’onere mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro nel 2020 del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, come rideterminato dall’articolo 209 del presente disegno di legge, autorizzando il Ministro dell’economia (comma 5) ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

Articolo 402 approvato dalla Camera il 23 dicembre 2020:

402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b) per una quota pari al 25 per cento, all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;

c) per una quota pari al 60 per cento, all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all’erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto superiore di sanità».