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Agevolazioni fiscali per persone con disabilità

Di seguito pubblichiamo un elenco aggiornato per agevolazioni fiscali per persone con disabilità.

Detrazioni IRPEF in caso di figli portatori di disabilità

Alla persona che ha fiscalmente a carico la persona disabile spettano le seguenti detrazioni IRPEF (inversamente proporzionale al reddito, con soglia massima 95.000 euro): 1.620 euro per ogni figlio fino a tre anni di età, 1.350 euro dai tre anni in su, ulteriori 200 euro per figlio a partire dal primo se con più di tre figli a carico.

La detrazione è calcolata in modo inversamente proporzionale al reddito e si annulla per redditi superiori ai 95 mila euro l’anno.
Veicoli

In caso di acquisto di veicoli destinati ad essere utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili spettano detrazione IRPEF del 19% della spesa d’acquisto ed IVA al 4% sull’acquisto, esenzione bollo auto ed imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le agevolazioni spettano una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto), a meno di furto (al netto dell’eventuale rimborso assicurativo) o cancellazione del precedente veicolo dal PRA, per demolizione.

L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con IVA al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.
Le agevolazioni spettano a:

  • non vedenti e sordi
  • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
    pluriamputazioni
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (è obbligatorio l’adattamento del veicolo e le agevolazioni spettano anche per l’acquisto di motocarrozzette autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile).
Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici

Per l’acquisto di altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici spettano:

  • la detrazione IRPEF del 19% della spesa d’acquisto di sussidi tecnici e informatici
  • l’IVA al 4% sull’acquisto
  • le detrazioni per le spese di acquisto e mantenimento cane guida per non vedenti
  • la detrazione IRPEF al 19% spese per i servizi di interpretariato dei sordi.

Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilità, da attestare mediante certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, richiesta dal Dm 14 marzo 1998 per fruire dell’aliquota IVA agevolata.
Barriere architettoniche

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione IRPEF pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Spese sanitarie

Per le spese mediche generiche e di assistenza specifica è prevista la deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo pagato.

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.

Possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, anche da parte di chi ha il disabile a carico, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

  • il trasporto in ambulanza del disabile
  • il trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili
  • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni (non cumulabile con i bonus ristrutturazioni)
  • l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità (per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche)
  • l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche
  • mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
Assistenza personale

Per l’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:

  • deduzione dei contributi (fino a 1.549,37 euro) per addetti a servizi domestici e assistenza personale o familiare
  •  detrazione spese per addetti all’assistenza personale (fino a 2.100 euro) per redditi fino a 40.000 euro.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico e anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

  • una casa di cura o di riposo
  • una cooperativa di servizi
  • un’agenzia interinale.
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