Arriva la notizia di un’altra sentenza del TAR Lazio (in questo caso TAR Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 06-02-2018) 05-04-2018, n. 3790) che condanna il MIUR in merito alla riduzione delle ore di sostegno a scuola.
Una sentenza che arriva a seguito dell’esposto da parte di alcuni genitori che si sono viste le ore di sostegno erogate per il proprio figlio, affetto da handicap, ridotte negli anni. “I ricorrenti – si legge nella sentenza – hanno rappresentato che il loro figlio, in quanto affetto da patologia invalidante grave, necessita di essere assistito permanentemente nelle forme e con le modalità previste dalla legge per favorire l’integrazione e l’inserimento scolastico”: la limitazione delle ore stabilita dall’istituto scolastico risulterebbe pertanto “inadeguata a fronte delle 40 ore settimanali frequentate dal bambino a tempo pieno dal lunedì al venerdì” ed hanno, quindi, chiesto “la reintegrazione delle ore di sostegno nella misura complessivamente spettanti a copertura totale dell’orario scolastico pari a 1:1 settimanali”. In diritto hanno sollevato le censure di eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irragionevolezza, difetto di motivazione, sviamento e contraddittorietà, violazione e falsa applicazione di legge ecc.
Così il TAR: “come più volte statuito da numerose e recenti decisioni del Consiglio di Stato, il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un “nucleo indefettibile” di garanzie, fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile”.
A riguardo, inoltre, il Consiglio di Stato aggiunge che sono necessari tutti gli interventi utili a consentire, nel diritto del disabile, all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile.
Peraltro – come pure è stato affermato, a più riprese, in giurisprudenza – i principi costituzionali impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili ed a quelle sull’organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria. Nel caso di specie, il Tar ha stabilito che il minore, così come domandato dai ricorrenti, e per l’anno scolastico di riferimento, ha diritto all’insegnante di sostegno per l’intero arco della giornata scolastica, ossia secondo il rapporto 1:1, con ogni conseguente obbligo in capo all’amministrazione intimata.
Il Tribunale amministrativo ha inoltre deciso per un risarcimento alla famiglia, in misura pari ad Euro 800,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) per il quale risulti che, durante l’anno scolastico 2016/17, e nonostante le pronunce cautelari di questo TAR, il minore abbia effettivamente sofferto della mancata assistenza nel predetto rapporto di 1:1.
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