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Via libera a modifiche su sostegno da Consiglio dei Ministri. Cosa cambia

“Il Consiglio dei ministri ha appena approvato un provvedimento che sancisce una vera e propria rivoluzione copernicana per la disabilità a Scuola”.

“Con la revisione del decreto delegato della ‘Buona Scuola’ 66/2017 potremo migliorare l’inclusione degli oltre 200mila studenti con disabilità, aumentando la partecipazione di tutti i soggetti che affiancano questi giovani nella vita di tutti i giorni. Sono fiero di poter dire che la nuova norma è frutto dell’ascolto di istanze reali e di un lavoro partecipato, che si e’ svolto nei mesi passati gomito a gomito con le associazioni”.

Cosi’ in una nota, Salvatore Giuliano, sottosegretario del Movimento 5 Stelle al Miur. “In particolare, abbiamo previsto che le ore di sostegno, così come le attività didattiche e gli strumenti materiali per la formazione, non siano più stabiliti da un ufficio distante dall’alunno che agisce per procedure standardizzate, così come potevano essere i Gruppi per l’Inclusione Territoriale previsti nel vecchio testo. Al contrario, con il decreto Inclusione, coinvolgiamo in queste decisioni fondamentali la famiglia dell’alunno, lo psicologo o chi lo prende in cura a livello sanitario, un rappresentante dell’ente locale e, nel caso fosse maggiorenne, anche l’alunno stesso”.

“Inoltre – aggiunge il sottosegretario – abbiamo trasformato i gruppi territoriali in gruppi di docenti esperti nell’inclusione che saranno a disposizione delle scuole per supportarle in tutti i passaggi e aiutarle in situazioni particolarmente critiche con gli studenti”.

“Si tratta di un approccio alla disabilita’ totalmente diverso da quello che siamo abituati a concepire e che recepisce i principi della Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilita’ applicandoli nel concreto a livello scolastico. Frutto di un lavoro che dura fin dall’insediamento di questo Governo, il decreto darà alla nostra Scuola, luogo di inclusione per eccellenza, uno strumento per migliorarsi, migliorando la vita di tutti gli studenti e non lasciando da soli presidi e insegnanti nell’importante compito di non lasciare indietro nessuno”, conclude Giuliano

Più attenzione alle esigenze degli alunni con disabilità e maggiore coinvolgimento delle famiglie. E’ quanto prevede il nuovo provvedimento normativo per l’inclusione scolastica elaborato dai ministri Lorenzo Fontana (Famiglia e Disabilità) e Marco Bussetti (Istruzione), che hanno lavorato alla riforma tenendo conto delle esigenze manifestate da associazioni, famiglie e docenti. Il nuovo testo – approvato in via preliminare in cdm – prevede che mamme e papà siano maggiormente coinvolti nelle scelte che riguardano i figli con disabilità e che lo stesso minore possa contribuire a definire piani e progetti più adeguati per lui. Si tratta di una rivoluzione culturale nel campo dell’inclusione.

“L’inclusione scolastica – ha dichiarato il Ministro Bussetti – è una priorità del governo. Questa iniziativa portata avanti con il Ministro Fontana dimostra l’attenzione e l’impegno del Governo. Tutti i nostri giovani, nessuno escluso, devono essere protagonisti della loro crescita e messi in condizione di esprimere tutte le loro potenzialità”.

Supplenze nel sostegno: a chi possono essere assegnate?

Pubblichiamo un articolo comparso su Anffas, con informazioni tratte dal sito del MIUR, relativo alle supplenze a scuola e agli insegnanti di sostegno.

Il MIUR ha emanato la consueta circolare annuale sulle supplenze al personale docente e ATA, contenenti indicazioni anche per il sostegno.

La circolare n. 37856 fornisce indicazioni su numerosi aspetti, dalle sanzioni alla modalità di rinuncia, dall’attribuzione delle supplenze ad aspiranti inseriti con riserva alle supplenze brevi, ecc. e fornisce disposizioni dettagliate anche per il sostegno.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE SU SOSTEGNO – Le operazioni di nomina su posto di sostegno devono innanzitutto essere conferite con priorità rispetto ai posti comuni, sia per le particolari modalità di individuazione degli aventi titolo e per il conferimento delle supplenze stesse, sia per assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni con disabilità. I docenti che abbiano conseguito la specializzazione ai sensi del D.M. n. 21/05 devono stipulare contratti con priorità su posti di sostegno. In caso di esaurimento degli elenchi dei docenti specializzati presenti nelle graduatorie ad esaurimento, i posti residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici tramite gli elenchi delle graduatorie d’istituto. Per la scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento degli elenchi di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, si procede all’attribuzione della supplenza tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia, si ricorre a quelli delle scuole viciniori. In caso di esaurimento degli elenchi degli specializzati anche delle scuole viciniori, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie e che abbia conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini previsti per l’inserimento nelle graduatorie, ha titolo prioritario nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

DOMANDE DI MESSA A DISPOSIZIONE NEL SOSTEGNO – Possono presentare domanda di messa a disposizione su sostegno soltanto i docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati. Le domande di messa a disposizione, rese ai sensi del DPR 445/00, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica dei requisiti da parte dei dirigenti scolastici, compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.

CONFERIMENTO DI SUPPLENZE SU SOSTEGNO A DOCENTI NON SPECIALIZZATI – Nel caso in cui non sia possibile attribuire la supplenza a docenti specializzati per mancanza di insegnanti provvisti del titolo, si ricorre alle graduatorie di istituto dei docenti non specializzati. I dirigenti dovranno individuare gli interessati tramite lo scorrimento della graduatoria di riferimento in caso di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto, secondo l’ordine di fascia, in casi di scuola secondaria.

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA — La priorità nella scelta della sede è prevista per i docenti con disabilità personale o per assistenza a parente con disabilità in situazione di gravità. L’avente titolo alla priorità deve però far parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. I beneficiari delle disposizioni in questione, cioè, non possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti agli aspiranti che li precedono in graduatoria. La priorità si applica per qualsiasi sede scolastica solo per chi si trova in situazione di disabilità personale, mentre per chi assiste un parente con disabilità in situazione di gravità si applica soltanto per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, in assenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

Riduzione ore di sostegno a scuola. La condanna del MIUR dal Tar

Arriva la notizia di un’altra sentenza del TAR Lazio (in questo caso TAR Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 06-02-2018) 05-04-2018, n. 3790) che condanna il MIUR in merito alla riduzione delle ore di sostegno a scuola.

Una sentenza che arriva a seguito dell’esposto da parte di alcuni genitori che si sono viste le ore di sostegno erogate per il proprio figlio, affetto da handicap, ridotte negli anni. “I ricorrenti – si legge nella sentenza – hanno rappresentato che il loro figlio, in quanto affetto da patologia invalidante grave, necessita di essere assistito permanentemente nelle forme e con le modalità previste dalla legge per favorire l’integrazione e l’inserimento scolastico”: la limitazione delle ore stabilita dall’istituto scolastico risulterebbe pertanto “inadeguata a fronte delle 40 ore settimanali frequentate dal bambino a tempo pieno dal lunedì al venerdì” ed hanno, quindi, chiesto “la reintegrazione delle ore di sostegno nella misura complessivamente spettanti a copertura totale dell’orario scolastico pari a 1:1 settimanali”. In diritto hanno sollevato le censure di eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irragionevolezza, difetto di motivazione, sviamento e contraddittorietà, violazione e falsa applicazione di legge ecc.

 Così il TAR: “come più volte statuito da numerose e recenti decisioni del Consiglio di Stato, il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un “nucleo indefettibile” di garanzie, fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile”.
A riguardo, inoltre, il Consiglio di Stato aggiunge che sono necessari tutti gli interventi utili a consentire, nel diritto del disabile, all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile.
Peraltro – come pure è stato affermato, a più riprese, in giurisprudenza – i principi costituzionali impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili ed a quelle sull’organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria. Nel caso di specie, il Tar ha stabilito che il minore, così come domandato dai ricorrenti, e per l’anno scolastico di riferimento, ha diritto all’insegnante di sostegno per l’intero arco della giornata scolastica, ossia secondo il rapporto 1:1, con ogni conseguente obbligo in capo all’amministrazione intimata.
Il Tribunale amministrativo ha inoltre deciso per un risarcimento alla famiglia, in misura pari ad Euro 800,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) per il quale risulti che, durante l’anno scolastico 2016/17, e nonostante le pronunce cautelari di questo TAR, il minore abbia effettivamente sofferto della mancata assistenza nel predetto rapporto di 1:1.